(20/12/2024)
Si informano i gentili utenti che la Commissione Unitaria sospenderà la
propria attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 della L.
742/1969, in calce richiamato.
L. 742/1969 Art. 1
Il
decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie
ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 23 dicembre c.a. al 6 gennaio p.v. di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
La
stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo
201 del codice di procedura penale.
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